giovedì 1 settembre 2011

Ecolamp: parte la raccolta differenziata delle lampade a basso consumo

30 Agosto 2011

lampade basso consumoPartirà il 1 settembre la raccolta differenziata delle lampade a basso consumo esauste nei punti vendita della grande distribuzione da parte del consorzio nazionale per il recupero e il trattamento di apparecchiature di illuminazione. Ecolamp lancia infatti il progetto pilota Small Collection presso i punti vendita di Media World e Saturn in Piemonte e Liguria.


Small Collection è la prima iniziativa in Italia rivolta ai consumatori finali con l'obiettivo di agevolare il mondo della distribuzione a rispettare gli adempimenti previsti dal DM 65 dell'8 marzo 2010. La normativa impone infatti l'obbligo a tutti i distributori-rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di assicurare il ritiro gratuito dell'apparecchio fuori uso al momento dell'acquisto di un nuovo e analogo prodotto, provvedendo anche al trasporto dei rifiuti presso i centri di raccolta comunali.

Presso i rivenditori saranno disposti contenitori appositi per le lampade compatte e i tubi fluorescenti, oltre a materiali informativi sulla corretta gestione delle sorgenti luminose esauste. I trasportatori incaricati dal Consorzio Ecolamp serviranno inoltre direttamente i luoghi di raggruppamento dei punti vendita, trasportando loro stessi le lampade alle isole ecologiche dei Comuni, semplificando così ulteriormente il processo e incentivando i distributori alla raccolta.

Come ha spiegato Fabrizio D'Amico, direttore generale del consorzio, “attraverso questo nuovo progetto Ecolamp vuole dare un segnale tangibile per facilitare la raccolta differenziata delle lampade fluorescenti esauste da parte dei consumatori”.

articolo di www.ilcambiamento.it 
www.ecolamp.it 
vedi anche post "Ritiro dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE): cosa fanno i negozi?"


Note: 
Il decreto di semplificazione n. 65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature", entrato in vigore il 19 maggio 2010, impone dal 18 giugno 2010 a tutti i distributori-rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), come indicato nel D.Lgs. 151 del 205 art. 6 comma 1 lettera b), l'obbligo di:
  • assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata proveniente da nuclei domestici e consegnata dal cliente al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica equivalente. Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso;
  • provvedere al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestici ritirati presso i centri di raccolta comunali.

Per far ciò, il decreto in questione offre la possibilità a tali soggetti di avere accesso a semplificazioni amministrative per la gestione di questi rifiuti.
Le semplificazioni introdotte consistono in:


  • Sostituzione dell'autorizzazione regionale o provinciale per lo stoccaggio e il trasporto, con l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali.
  • Utilizzo di un documento semplificato per il trasporto dei RAEE.
  • Sostituzione dell'obbligo di tenuta del Registro di Carico e Scarico con l'obbligo di conservare lo schedario numerato progressivamente, integrato con i documenti di trasporto, per i tre anni successivi alla data dell'ultima registrazione.
  • Esonero dalla comunicazione Mud.
Il distributore, in base al decreto sopra citato, deve quindi:
  • Effettuare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (per informazioni si veda il sito www.albonazionalegestoriambientali.it in cui è presente l'elenco delle sezioni regionali presso cui è possibile effettuare l'iscrizione). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni.
  • Informare i clienti sulla possibilità del ritiro gratuito dell'apparecchiatura usata a fronte dell'acquisto di una nuova, con modalità chiare e di immediata percezione , anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
  • Ritirare il rifiuto compilando lo schedario - allegato I (articolo 1, comma 3) del DM n. 65 - numerato progressivamente; nello schedario deve essere indicato il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso (per le sorgenti luminose il CODICE CER è 200121*; per gli apparecchi di illuminazione il CODICE CER è 200136), oltre che gli estremi dell'iscrizione all'Albo del distributore.
  • Raggruppare i rifiuti presso il punto vendita o presso altro luogo di raggruppamento predefinito dotato di caratteristiche idonee (luogo non accessibile a terzi, pavimentato e dotato di sistemi di copertura per la protezione dalle acque meteoriche e dal vento; è necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose).
  • Trasportare i rifiuti dal domicilio del cliente al centro di raccolta o al luogo dove è effettuato il raggruppamento dei rifiuti (nel caso di ritiro a domicilio) e, se il raggruppamento è esterno al punto di vendita, trasportare i rifiuti dal punto vendita al luogo di raggruppamento; con cadenza mensile o al raggiungimento del peso di 3.500 Kg, il distributore deve trasportare i rifiuti dal punto vendita, o dal luogo di raggruppamento, al centro di raccolta. Il trasporto deve riguardare un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. Il trasporto può essere effettuato non solo dai distributori, ma anche da terzi che agiscono in loro nome.
    L'iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali permette di effettuare a norma di legge solo i tragitti sopra indicati.
  • Compilare e controfirmare il Documento di Trasporto dei RAEE - allegato II del DM n. 65 - anch'esso numerato e redatto in tre esemplari secondo le modalità indicate nel decreto all'art. 2 comma 2.
    Nel caso in cui il luogo di raggruppamento non coincida con il punto vendita, il trasporto dei RAEE al luogo di raggruppamento dovrà essere accompagnato da copia cartacea, controfirmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti raccolti e trasportati, integrate con la data e l'ora di inizio del trasporto. Le copie devono essere conservate dal distributore presso il luogo del raggruppamento, fino al trasporto dei rifiuti presso il centro di raccolta.
  • Conservare lo schedario, integrato con i documenti di trasporto, per i tre anni successivi alla data dell'ultima registrazione per adempiere all'obbligo di tenuta del Registro di Carico e Scarico.
ATTENZIONE!
Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
Inoltre il non adempimento degli obblighi sopra descritti è sanzionabile ai sensi dell'articolo 10 del DM n.65 del 08 marzo 2010 >> leggi il decreto


Tutti i rivenditori e i negozianti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche devono quindi attrezzarsi per consentire la consegna gratuita di questi rifiuti da parte dei propri clienti a fronte dell'acquisto di un nuovo prodotto.

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